È proseguita oggi la trattativa per il rinnovo del CCNL comparto sanità 2019-2021 relativo alla sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto.
In apertura dell’incontro, dopo avere effettuato le dovute verifiche con il Ministero della Salute e con il Comitato di Settore, l’ARAN ha confermato la disponibilità di risorse in grado di finanziare gli Istituti utili alla valorizzazione del personale, in particolare il graduale avvicinamento al trattamento economico previsto per gli analoghi profili a cui si applica il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Per il finanziamento degli incarichi e dei differenziali economici di professionalità, nello specifico, l’ARAN ha comunicato la possiblità di utilizzare le risorse di cui al comma 424 dell’art. 1 della L. 205/2017, in ragione della loro stabilità.
Alla luce dell’analisi dell’articolato presentato da Aran nell’ultima riunione, tenuto conto delle comunicazioni fatte in apertura dalla stessa, nonché dei principi contenuti nella legge n. 129 del 3 agosto 2022 – con la quale il Parlamento ha delegato il Governo al riordino della disciplina degli IRCCS – tesi, tra l’altro, a promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università – confermati anche nell’attuale bozza di decreto attuativo che ha avviato il suo iter legislativo – si è convenuto sulla necessità di operare una nuova formulazione del testo.
A tal fine abbiamo formulato le nostre specifiche proposte, che riguardano:
- l’allineamento della retribuzione complessiva prevista per i ricercatori sanitari con quella stabilita per gli analoghi profili del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, proprio al fine di favorire la mobilità del personale;
- la valorizzazione, a tale scopo, nella sezione specifica, del profilo dei ricercatori sanitari;
- l’istituzione, come per il comparto sanitario, dell’incarico di funzione organizzativa, oltre a quelli di funzione professionale e di posizione;
- la previsione di una disciplina ad hoc in materia di incarichi per il personale ricercatore che tenga conto della durata dei loro contratti di lavoro, con possibilità di conservazione in caso di rinnovo;
- l’ampliamento dei casi utili al computo dell’esperienza professionale ai fini dell’attribuzione degli incarici di funzione e delle progressioni economiche all’interno delle aree, includendo anche le esperienze avute con borse di studio e/o con rapporti di lavoro flessibile e quelle acquisite anche presso Enti di ricerca e Università di Paesi al di fuori dell’Unione Europea aventi rilievo internazionale;
- l’attivazione della banca delle ore per il personale ricercatore al quale non si applica il lavoro straordinario;
- l’efficacia di alcuni Istituti contrattuali – già previsti per il personale con contratto a tempo indeterminato – quali a titolo esemplificativo il regime delle aspettative di cui all’art. 12 del CCNL integrativo del 20/09/2001 e la ricostituzione del rapporto di lavoro, in ragione della particolare natura e durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dalla L. 205/2017;
- la perimetrazione delle risorse da destinare al finanziamento della premialità, degli incarichi, degli straordinari (per il personale di supporto) e dei differenziali economici di professionalità al fine di assicurare finalmente al personale della ricerca di beneficiare in modo certo di tali Istituti.
In ragione delle nostre puntuali richieste, fondate anche sulla recente legislazione di riordino degli IRCCS, ci siamo aggiornati al prossimo 9 novembre, così da consentire ad Aran il completamento delle verifiche in atto con il Ministero della Salute e l’elaborazione di un nuovo testo.