Oggi è ripreso il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 relativamente ad una nuova bozza presentata dall’Aran che, oltre ad alcune integrazioni apportate con riferimento ai Titoli del contratto già affrontati, presenta una proposta di riscrittura degli articoli relativi alle modalità di costituzione e utilizzo del Fondo decentrato.
Per quanto riguarda gli istituti già discussi negli incontri precedenti abbiamo registrato il positivo accoglimento di alcune proposte emendative presentate dalla Cisl Funzione pubblica, tra cui:
- la previsione di ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi che, unitamente alla esperienza professionale maturata e alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite determineranno l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area;
- in caso di passaggio di area la conservazione delle giornate di ferie maturate e non fruite e della retribuzione individuale di anzianità (RIA);
- il riconoscimento di 15 minuti complessivi tra entrata e uscita destinati alle operazioni di vestizione e svestizione per il personale, operante in strutture sanitarie, obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione;
- l’introduzione, tra le materie oggetto di confronto, dei criteri di priorità per l’accesso alla modalità di lavoro da remoto (oltre che al lavoro agile);
- l’espressa previsione del buono pasto sostitutivo anche in favore dei dipendenti che prestano attività lavorativa nelle ore serali con prosecuzione notturna.
Nella bozza presentata dall’Aran con riferimento alla disciplina della malattia è stato chiarito che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’ente è tenuto a corrispondere l’indennità di preavviso nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Pure registrando un miglioramento rispetto alla precedente formulazione che lasciava ampi margini interpretativi sui presupposti legittimanti l’erogazione dell’indennità di preavviso, abbiamo chiesto un ulteriore ampliamento della tutela. Ovvero che, in linea con quanto previsto nel ccnl dell’Area Funzioni locali (art. 20 comma 5 ccnl 2016-2018), l’ente deve corrispondere tale indennità in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto per inidoneità permanente assoluta del lavoratore (non solo quella relativa allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro).
Per quanto riguarda la proposta di revisione degli artt. 67 e 68 del vigente ccnl relativamente alle modalità di costituzione e utilizzo del Fondo ci siamo riservati di approfondire il testo e avanzare nostre proposte emendative chiarendo, in termini metodologici, che il tentativo di semplificazione proposto dall’Aran non deve, in ogni caso, tradursi in un arretramento rispetto alle norme vigenti.
Abbiamo ribadito la necessità di riportare in confronto tutte le materie oggetto di concertazione nelle norme relative al personale educativo e docente contenute nel ccnl del 14 settembre 1999. Sul punto l’Aran ha rassicurato che l’operazione di coordinamento con il sistema di relazioni sindacali avverrà in seguito alla creazione di una specifica sezione contrattuale.
Infine, abbiamo nuovamente richiesto che tra le materie oggetto di contrattazione integrativa oltre ai criteri di ripartizione del Fondo debba essere indicata anche la quantificazione delle risorse ripartite tra le possibili voci di utilizzo e la necessità di garantire, anche per il personale turnista, che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dia titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il prossimo incontro è stato calendarizzato per lunedi 30 maggio con la possibile presentazione da parte di Aran di una prima proposta relativa alle sezioni contrattuali.