InfoContratti. Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali

In data odierna è ripreso il confronto con l’Aran sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. La riunione è iniziata con l’illustrazione da parte di Aran delle modifiche apportate alle bozze precedenti con riferimento ai Titoli II (Relazioni sindacali) IV (Rapporto di Lavoro) e V (Tipologie Flessibili del Rapporto di Lavoro) del vigente CCNL.

In apertura, come Cisl Funzione pubblica, abbiamo rilevato che per quanto riguarda le relazioni sindacali non sono stati ancora apportati miglioramenti sostanziali rispetto all’ultima versione consegnata dall’Aran in data 20 dicembre 2021. Abbiamo ribadito, quindi, la necessità di un rafforzamento dell’istituto del confronto sull’organizzazione del lavoro e sulle sue evoluzioni, in linea con gli obbiettivi posti dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto il 10 marzo 2021. Per tali ragioni abbiamo confermato la necessità di prevedere tra le materie di confronto anche l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Abbiamo conseguentemente rappresentato l’urgenza di riportare nel perimetro delle relazioni sindacali del ccnl 2019-2021 alcune materie che restano ancorate al vecchio sistema (es. “verifica sull’utilizzo della Banca delle ore” “adozione dei calendari educativi e scolastici” ) poiché riguardano norme di precedenti ccnl che, pur conservando la loro vigenza, non sono state mai oggetto di modifica. Sul punto l’Aran ha confermato la disponibilità a revisionare e attualizzare quelle norme coordinandole con il nuovo sistema di relazioni sindacali così come ha accolto con favore la proposta di inserire una clausola che espressamente fa salve tutte le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali, se non disapplicate, senza più alcun riferimento alla “verifica di compatibilità con le nuove previsioni contrattuali”, criterio che lasciava aperti margini interpretativi troppo ampi.  

Sempre in tema di relazioni sindacali abbiamo evidenziato che l’adeguamento dei sistemi di partecipazione sindacale e la valorizzazione degli strumenti innovativi di partecipazione organizzativa, quali obiettivi fissati nel Patto del 10 marzo 2021, non possono essere realizzati solo attraverso mere modifiche di carattere procedurale relative all’OPI. Pertanto, abbiamo nuovamente richiesto:

  • l’ampliamento della possibilità di costituzione dell’OPI negli enti con almeno 50 dipendenti e,  nelle Province e città metropolitane, indipendentemente dal  numero dei dipendenti. Sul punto l’Aran ha mostrato una evidente apertura. 
  • l’obbligatoria trasmissione alle parti negoziali della contrattazione integrativa delle proposte progettuali inviate all’Opi dalle OO.SS., qualora l’Organismo dai un giudizio  positivo sulle stesse
  • l’eliminazione del riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro quali materie oggetto di confronto in sede OPI, poiché tale elenco ha ingenerato troppo spesso una ingessatura ed è stato interpretato in senso riduttivo rispetto alla più ampia definizione delle materie rimesse all’Organismo: “tutto ci che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente”

Per quanto riguarda le materie rimesse alla contrattazione integrativa l’Aran ha inizialmente specificato che l’elenco verrà aggiornato durante il prosieguo della trattativa coordinandolo con le modifiche normative che interverranno, anche per quanto riguarda le materie con un impatto più strettamente economico a partire, come abbiamo richiesto, dalla possibilità di implementazione del Fondo decentrato con i residui derivanti dal Fondo delle Po . Proprio in vista di una ulteriore integrazione delle materie oggetto di contrattazione abbiamo ribadito la volontà di inserire tra queste: 

  • individuazione e collocazione dei profili professionali (materia rimessa alla contrattazione integrativa nel ccnl Funzioni centrali)
  • durata e collocazione temporale della pausa nonché individuazione delle attività che non vanno interrotte per assicurare la continuità dei servizi
  • articolazione delle fasce temporali relative alla prestazione in modalità agile
  • criteri per la definizione del piano annuale e programmatico delle attività formative e aggiornamento di tutto il personale.

Inoltre, alla luce dei numerosi casi di tardiva sottoscrizione dei contratti decentrati, oggetto di massive pronunce della magistratura contabile, abbiamo nuovamente rappresentato l’esigenza di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali prevedendo che la sessione annuale venga espletata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento. Sul punto l’Aran ha concordato circa la necessità di inserire elementi di certezza sulla tempistica negoziale decentrata. 

Per quanto riguarda la nuova bozza relativa al Titolo IV (Rapporto di lavoro) registriamo con favore l’accoglimento di alcune proposte di parte sindacale quali, ad esempio: 

  • per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, il riconoscimento come orario di lavoro del tempo di andata e ritorno dalla sede ad un nuovo luogo di svolgimento temporaneo dell’attività
  • la modifica alla disciplina dei permessi brevi con contestuale ampliamento a due mesi del periodo di recupero delle ore non lavorate
  • per i servizi educativi e scolastici la valorizzazione dei periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato, in deroga rispetto alla vigente disciplina della turnazione che prevede una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne
  • il riconoscimento dell’onere per l’Ente di provvedere, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto massimo, a darne comunicazione al singolo dipendente anche nei casi di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio oltre che nei casi di malattia ordinaria
  • il riconoscimento dei periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri enti ai fini della determinazione dell’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali
  • l’innalzamento della platea dei beneficiari dei congedi per la formazione dal 10 al 20% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto concerne le modifiche del Capo V relative alla formazione pur prendendo atto del massiccio intervento operato sulle vigenti norme abbiamo ribadito la volontà di riportare alla contrattazione i criteri per la definizione del piano annuale e programmatico delle attività formative e aggiornamento di tutto il personale, ritenendo ancora parziali le soluzioni proposte rispetto agli obiettivi del Patto del 10 marzo 2021.

Abbiamo infine sollevato alcuni temi non ancora affrontati nella proposta inviata dall’Aran tra cui:

  • la necessità che il ccnl 2019-2021 metta fine all’annoso tema del lavoro festivo infrasettimanale. Sul punto abbiamo ribadito l’urgenza di superare la previsione che vede l’indennità di turno come unico strumento per compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro e, di conseguenza, la necessità di intervenire sull’art. 24 comma 2  ccnl 14.9.2000 garantendo anche per il personale turnista che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dia  titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
  • l’inserimento di una nuova norma relativa ai tempi di vestizione/svestizione per i casi in cui, al pari della disciplina già presente in altri contratti, il personale è obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o apposite divise e/o dotazioni di autotutela e difesa per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione debbano avvenire all’interno della sede di lavoro,
  • una revisione della disciplina della pausa che preveda l’attribuzione del buono pasto anche nelle ipotesi di pause inferiori ai 30 minuti
  • una nuova norma che escluda dal periodo di comporto le assenze dovute ad infortunio o malattia conseguenti a eventi straordinari imprevedibili o calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo ovvero incidenti sulla salute pubblica
  • l’ampliamento dei casi nei quali è possibile ricorrere alla cessione di ferie e riposi solidali alla luce del fatto che ci non implicherebbe un aggravio di costi
  • una norma di miglior favore nei casi di inidoneità temporanea alla mansione prevedendo che nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore oltre ad aver diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, come prevede il DPR 171/2011, tale trattamento deve essere considerato non riassorbibile. 
  • l’esigenza di escludere dal lavoro somministrato l’area dei servizi educativi e scolastici, l’area dei servizi sociali e quella dei servizi demografici

Infine abbiamo espresso un giudizio negativo sulla proposta Aran di innalzare il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione dal 20 al 30 per cento del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, rilevando da un lato i rischi di un ulteriore depauperamento del fondo, dall’altro l’aumento di contratti precari che sfuggono anche alle possibilità di stabilizzazione previste dalla Legge Madia. 

Il tavolo è stato nuovamente convocato giovedì 3 febbraio p.v. 

Comunicato Cisl Fp rinnovo ccnl Funzioni locali 2019-2021_25.1.2022