In data odierna è ripreso il confronto con l’Aran sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. L’Aran nella bozza oggetto di discussione ha presentato alcune modifiche relative alle materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa, alla disciplina del trattamento economico del personale in distacco sindacale e alle norme relative al welfare contrattuale e al trattamento di trasferta.
Nel nostro intervento, pur registrando un avanzamento rispetto alla precedente bozza, abbiamo avanzato alcuni rilievi relativi alle modifiche apportate sul sistema di relazioni sindacali:
- abbiamo chiesto che l’informazione relativa agli atti di organizzazione degli uffici, tra cui il piano di fabbisogno del personale, debba essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti in modo da uniformarsi ai tempi richiesti per l’attivazione del confronto
- registrando la positiva introduzione tra le materie oggetto di confronto dei criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro che possono essere svolte in modalità agile abbiamo chiesto che la stessa previsione debba essere estesa al lavoro da remoto
- sempre per quanto concerne le relazioni sindacali attivabili in materia di lavoro agile e lavoro da remoto abbiamo ribadito che i criteri di priorità, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge 81/2017, devono essere oggetto di contrattazione integrativa, al fine di garantire la migliore tutela delle esigenze conciliative del lavoratore. Tanto più che i regolamenti adottati dagli enti recano uno schema di accordo individuale di lavoro agile standardizzato con evidente compromissione dei margini di individualizzazione dell’accordo in base alle esigenze del singolo lavoratore. Quindi, se in base alla mappatura delle situazioni personali e familiari dei lavoratori, si rimette alla contrattazione integrativa la scelta dei criteri di priorità di accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto si bilancia lo squilibrio negoziale insito nella prassi di adesione ad uno schema di accordo predeterminato. Inoltre abbiamo sottolineato come la nostra richiesta sia in perfetta sintonia e continuità con quanto già previsto in tema di integrazione di tutte quelle situazioni personali e familiari che consentono l’esclusione dalla effettuazione di turni di lavoro notturni (art. 7 comma 4 lettera z) del vigente ccnl)
- Abbiamo richiesto di inserire nel confronto tutte le materie oggetto di concertazione nelle norme relative al personale educativo e docente nell’ambito di una rivisitazione sistematica e complessiva del trattamento normo economico di questo personale, da inserire all’interno di una sezione contrattuale ad hoc come previsto dall’art. 11 del vigente ccnl
- Abbiamo accolto con favore che sia stata riportata alla contrattazione integrativa la materia delle modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui all’art. 22 del CCNL del 1.04.1999 e, sempre nell’ottica di consegnare alle parti un testo quanto più possibile completo e coordinato anche rispetto a norme vigenti che non saranno oggetto di modifica in questa tornata contrattuale, abbiamo chiesto che venga reinserito nell’elenco delle materie oggetto di contrattazione integrativa anche tutti quegli aspetti rimessi a tale livello dalla disciplina del telelavoro prevista dall’art. 1 CCNL 14.9.2000 (l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, trattamento accessorio spettante al dipendente in telelavoro)
Abbiamo ribadito che l’indicazione di una elevazione della maggiorazione oraria prevista per il turno prestato in giornata festiva infrasettimanale è una soluzione insufficiente e che occorre, come più volte richiesto, operare una modifica direttamente sull’art. 24 comma 2 del ccnl 14.9.2000 garantendo anche per il personale turnista che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dia titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Per quanto riguarda la proposta relativa al trattamento economico del personale in distacco sindacale, pur riservandoci di approfondire il testo e inviare proposte di modifica, abbiamo richiesto che venga reinserito quanto previsto dall’art. 47 CCNL 14.9.2000 ovvero che il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione tra aree e interna all’area.
Per quanto riguarda la disciplina della malattia abbiamo sollevato un problema di coordinamento tra quanto prevede il ccnl, che subordina la concessione degli ulteriori 18 mesi di malattia alla richiesta del dipendente di procedere all’accertamento delle sue condizioni di salute e quanto previsto dal DPR 171/2011 che chiama direttamente le amministrazioni ad avviare la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica nei casi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento.
Per quanto riguarda le modifiche apportate alla disciplina della trasferta presentata nella nuova bozza abbiamo chiesto che in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio, al dipendente oltre alla copertura assicurativa spetti anche il rimborso delle spese in base alle tabelle Aci, ritenendo insufficiente la proposta di parametrare i rimborsi nei limiti del costo che avrebbe sostenuto in caso di utilizzo del mezzo pubblico.
Sulla disciplina del welfare integrativo abbiamo accolto con favore una nuova formulazione che consente alle amministrazioni di associarsi in convenzione ovvero di aderire ad una convenzione già esistente e che prevede il superamento del vincolo del precedente stanziamento attraverso l’utilizzo di quota parte del Fondo, con prioritario impiego delle risorse derivanti dai piani di razionalizzazione. Tuttavia, visto che le quote potenzialmente destinabili al welfare integrativo, stando al testo dell’art 16 dl 98/2011, ammonterebbero a non più del 25 per cento dei risparmi certificati e ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, è chiaro che si tratterebbe di risorse comunque esigue. Quindi, in aggiunta a quanto proposto nel testo, abbiamo chiesto nuovamente una previsione che impegni i bilanci degli enti.
Infine, per quanto riguarda la revisione del sistema di classificazione, fermo restando che è stato riproposto un testo che, rispetto alla precedente versione, non presenta alcuna novità, abbiamo nuovamente ribadito che la revisione dell’ordinamento professionale non può risolversi in un mero cambio nominale delle attuali categorie in Aree e in un aggiornamento delle declaratorie ma deve garantire la valorizzazione professionale ed economica di quei profili responsabili dell’esercizio di funzioni, alcune delle quali demandate dal livello statale a quello locale (settore educativo-scolastico e polizia locale) che nel tempo hanno conosciuto una evoluzione, anche in termini di titoli di studio richiesti per l’accesso, e, più in generale, a livello di complessità operativa e responsabilità connesse. Abbiamo ribadito quindi la ferma volontà di innestare sull’impianto proposto dall’Aran percorsi di sviluppo professionale per “funzioni evolute”, anche in ragione del livello di specializzazione richiesto. Inoltre abbiamo chiarito che la revisione dell’ordinamento professionale oltre a sanare quella costante condizione di disparità nei trattamenti normo-economici sofferta dai lavoratori dell’area sanitaria e socio-assistenziale (infermieri, oss, assistenti sociali) deve anche valorizzare le professioni ordinistiche e, attraverso una revisione del sistema indennitario, le professioni tecniche che saranno investite di maggiori oneri e responsabilità anche in vista dell’attuazione dei programmi correlati al PNRR.
Il confronto proseguirà la prossima settimana in data da definire.