Dopo oltre un anno di trattative si è raggiunta in data 30 luglio 2020 la preintesa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del personale dipendente dell’ANCI e delle società collegate. La trattativa lunga e complessa per la peculiarità che ha sempre caratterizzato le attività istituzionali dell’ANCI ha portato alla ridefinizione di alcuni importanti istituti contrattuali, e assegnato al confronto e alla contrattazione aziendale un importante ruolo di negoziazione e verifica delle attività svolte dal personale. In particolare:
• INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
All’art. 3 disciplina direttamente l’indennità di vacanza contrattuale riprendendo la disciplina già vigente nei settori pubblici. Si riconoscerà il 30% del tasso d’inflazione previsto dopo tre mesi della scadenza del CCNL, per arrivare al 50% dopo sei mesi.
• DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI
Dall’art. 5 all’art. 25 si ridefiniscono le relazioni sindacali. Vengono assicurati livelli d’informazione sulle strategie aziendali e occupazionali a livello nazionale inerenti i piani di sviluppo del sistema ANCI che saranno oggetto di consultazione mentre a livello locale si ampliano le comunicazioni in materia di criteri utilizzati per i piani assunzionali ivi compresa la dirigenza e il personale eventualmente assorbito da aziende esterne. Comunicazione obbligatoria anche per il personale distaccato da ANCI o che opera all’interno del sistema se proveniente da società esterne. Ulteriori specifiche sugli andamenti occupazionali, i costi complessivi del personale, degli istituti contrattuali e delle progressioni di carriera interne al sistema. Entrano nella contrattazione aziendale l’articolazione degli orari di lavoro, il welfare aziendale e la banca delle ore. L’applicazione in azienda del lavoro agile diventa materia di consultazione.
Si amplia fino a 15 il ore monte ore annuo a disposizione per lo svolgimento delle assemblee.
• CONTRATTI DI LAVORO
Ridefinita la disciplina del lavoro part-time e a tempo determinato alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti. Inserita una norma specifica che fissa i criteri generali del lavoro agile anche alla luce delle esigenze intervenute nella fase emergenziale COVID-19.
• MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LA BANCA ORE
All’art. 44 si sancisce finalmente che la maggiorazione retributiva del 15%, 30% e 50% oltre che per lo straordinario va corrisposta anche per le ore eccedenti accantonate nella banca delle ore.
Roma 3 agosto 2020
Alle strutture Regionali e metropolitane FP CGIL – CISL FP – UIL FPL
• CONGEDI PARENTALI E RIPOSI GIORNALIERI
Rimodulate agli artt. 48 e 49 le specifiche disposizioni in materia di congedi genitoriali (ivi compreso quello per il padre inserito dalla legge n°160/2019) e l’estensione alle unioni civili e convivenze di fatto dei congedi precedentemente riservate alle famiglie tradizionali. Elevato a 12 anni il limite di età del figlio per la fruizione dei congedi e riposi di cui all’art.49 del CCNL.
• CATEGORIE PROFESSIONALI e ACCESSI
Risistemate le declaratorie alla luce dei riassetti organizzativi e terminologici che caratterizzano le attività lavorative in ANCI. Particolare riguardo alle specifiche del I, II e III livello. Riqualificati gli accessi distinguendo fra il titolo di laurea magistrale o quinquennale e quella triennale.
• TAVOLO PER IL CCNL DELLA DIRIGENZA
Viene inserito l’obbligo contrattuale a convocare entro 120 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL ANCI il tavolo per la definizione della disciplina della dirigenza.
• PERCORSI DI CARRIERA e MANSIONI SUPERIORI
Si è potenziato il metodo che consente al personale di veder riconosciuto un percorso ci crescita verticale. In particolare: obbligo da parte datoriale di fornire al lavoratore periodicamente una scheda di lavoro su cui sarà basata la valutazione; inserimento dell’anzianità di servizio tra i criteri per favorire lo sviluppo verticale del personale. Resa tassativa la modalità del conferimento delle mansioni superiori solo su indicazione scritta del Segretario Generale. Assegnazione definitiva anche in caso di esigenze organizzative non derivanti dalla sostituzione del personale assente giustificato.
• TRATTAMENTO ECONOMICO
Il tabellare viene aumentato del 3,4% con tre scatti con decorrenza 1 gennaio 2019/2020/2021. Il valore degli scatti di anzianità viene aumentato di 20 euro con decorrenza 1 gennaio 2019 e viene inserito un sesto scatto triennale, mentre un settimo verrà inserito con il CCNL 2022 – 2024. Viene inserito un elemento perequativo con decorrenza dicembre 2021 il cui valore verrà stabilito in sede di contrattazione decentrata. Vengono individuati degli sviluppi economici per il IV, III, II livello.