Nella serata di ieri 23 gennaio 2020, abbiamo siglato l’ipotesi di accordo per il nuovo del CCNL della Croce Rossa Italiana per il triennio giuridico 2020/2022.
Si tratta di un nuovo contratto collettivo nazionale rivolto al personale della Croce Rossa Italiana e dei relativi Comitati Territoriali ma il cui campo di applicazione si rivolge anche ad altri Enti di Terzo Settore, Associazioni, ONG. Questo importante risultato aveva inizialmente coinvolto anche ANPAS e Misericordie che nel corso della trattativa hanno ritenuto nella loro legittimità decisionale di non proseguire il percorso contrattuale che puntava a unificare i CCNL dell’emergenza-urgenza.
L’accordo ha un valore economico complessivo, a regime, di 70,68 € sul livello C3 per 13 mensilità, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche, il che corrisponde a un incremento percentuale del 4,5% sul tabellare attualmente applicato al personale della Croce Rossa.
La distribuzione e le decorrenze delle quantità economiche sono le seguenti:
⎯ 23,56 € sul salario tabellare al 1/12/2020
⎯ 23,56 € sul salario tabellare al 1/12/2021
⎯ 23,56 €, sul salario tabellare al 1/09/2022
Tra gli elementi che maggiormente valorizzano il nuovo testo contrattuale, citiamo il rafforzamento della contrattazione di secondo livello, il riconoscimento dei tempi di vestizione in orario di lavoro, l’introduzione dei permessi per malattia del figlio retribuiti, una valorizzazione delle figure professionali maggiormente rilevanti nel settore quali il soccorritore in area C, e posizionamento di partenza dell’autista soccorritore in C3 oltre alla previsione della figura unica dell’educatore in D3. È stata inoltre inserita una completa definizione di indennità specifiche tra cui il rischio radiazioni e rischi per missioni all’estero e indennità di disagio , linee guida per la definizione del premio incentivante e la previsione di costruire un fondo di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa. Dal punto di vista delle tutele è stato inserito all’interno dell’articolato il cambio di gestione, una puntuale regolamentazione dell’assistenza domiciliare che prevede il riconoscimento dei tempi di spostamento come orario di lavoro con una specifica indennità. Sono stati previsti inoltre particolari permessi per visite mediche e l’esclusione dal comporto dei giorni di assenza per gravi patologie. Sono stati altresì previsti degli specifici articoli per la tutela delle diversità, delle disabilità delle inidoneità e dei disagi psicofisici.
Ora l’ipotesi di accordo dovrà essere sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, da completarsi entro il 16 Marzo 2020: a tal proposito, vi invieremo nei prossimi giorni i volantini, i testi dell’accordo ed il verbale per le assemblee.